Si ricorda che le Linee guida Europee, le uniche ad aver elaborato un Codice di autoregolamentazione europeo, in mancanza di regolamentazione legislativa delle professioni di naturopata, counselor o operatore olistico, richiedono ai fini del riconoscimento da parte della Federazione italiana naturopati e della Federazione Italiana Counseling che la formazione risponda a precisi requisiti elencati sul sito della Federazione stessa e a disposizione di tutti, da sempre.
Si ricorda che, a norma delle Linee guida europee, gli attestati non hanno alcun valore legale e nessuna validità se non si tratta di Diplomi che garantiscano un monte ore di 1800 su materiale didattico di oltre 6000 pagine di testi esclusivi, e non certo di alcune ore di video lezioni.
Si ricorda anche che la legge n°4 del 2013 non regolamenta alcuna professione e non abilita al suo esercizio professionale, nè fornisce alcuna garanzia legislativa circa la validità del percorso formativo, perchè tale formazione non è regolamentata dalla legge. Di conseguenza, dichiarare di operare a norma della legge n°4 del 2013 è un'affermazione ridicola, ingannevole e illusoria, perché questa legge non stabilisce assolutamente quali siano i criteri per la formazione e l'esercizio professionale a norma di legge, per cui chiunque può operare come meglio crede e senza alcun controllo (come invece è quello operato dalla Federazione Italiana Naturopati) sulla validità della sua preparazione e la legittimità delle sue competenze.